Accesso agli atti


Accesso documentale
Ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006

Occorre compilare il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica, allegare all’istanza copia fotostatica della carta di identità del richiedente e, nel caso di delega, del delegato.
Istruzioni per la compilazione
- specificare la titolarità che giustifichi un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso e quindi una posizione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 22 I comma lettera b) legge 241/1990 (es: proprietario, proprietario frontista, proprietario in vicinitas, C.T.U., promissario acquirente, amministratore condominiale, presidente o rappresentante legale di associazioni ambientaliste);
- nell’istanza si devono specificare, oltre all’ubicazione, i dati, eventualmente conosciuti, relativi all’immobile vincolato e, se possibile, i progetti tecnici e la documentazione che si vuole acquisire;
- in caso di pratiche paesaggistiche occorre fornire più dati possibili, anche eventualmente, del precedente proprietario che ha richiesto, in tempi passati, l’autorizzazione paesaggistica. Tutto ciò ai fini di una più veloce e proficua ricerca d’archivio.

Accesso civico semplice
Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell’amministrazione.
Come si esercita:
Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al seguente indirizzo di posta certificata: sabap-ca@pec.cultura.gov.it
Ai fini dell’invio, è necessario utilizzare il modulo predisposto e allegare copia di un documento di identità.
La richiesta non deve essere motivata.

Accesso civico generalizzato
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione - Anac su accesso civico generalizzato).
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013).
Come si esercita:
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto e scaricabile dal sito, senza indicare motivazioni.
Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato necessariamente da copia di un documento di identità, può essere inviato all’indirizzo di posta certificata sabap-ca@pec.cultura.gov.it.

Pagina aggiornata il 27/03/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri