I beni culturali di proprietà pubblica e di persone giuridiche private senza scopo di lucro possono essere
alienati
solo dietro
autorizzazione della
Commissione regionale
per il patrimonio culturale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 55-57 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio
.
Gli enti proprietari devono inoltrare
istanza di autorizzazione
alla Commissione regionale, presso la Soprintendenza , indicando contestualmente la
destinazione d'uso
del bene, il
programma delle misure necessarie
ad assicurarne la conservazione e le
modalità di fruizione
pubblica.
Il presidente della Commissione regionale rilascia l'autorizzazione richiesta, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza e sentita la Regione, solo a condizione che la destinazione d'uso assicuri l
'idonea conservazione e pubblica fruizione del bene
e sia compatibile con la sua qualità culturale.
Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate nell'
atto di alienazione
e vengono trascritte, su richiesta delle competenti soprintendenze, nei
registri immobiliari.
L'
autorizzazione
è richiesta pure in
caso di vendita
, anche parziale, di
collezioni
o
serie di oggetti
e di
raccolte librarie
da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro. Per queste ultime è richiesta anche per la vendita di archivi o singoli documenti (Codice, art.56).
Sono
inalienabili
i beni culturali demaniali indicati nell'art. 54, comma 1, lett. dter) del Codice.
Documentazione correlata
Regolamento di organizzazione del Ministero
, art. 39, comma 2, lett. e)
Settore competente
Settore Tutela
Pagina aggiornata il 14/01/2026