Nel caso di
comprevendita di beni culturali
il Ministero, la Regione, le province ed i comuni interessati possono
esercitare il diritto di prelazione
acquistando i beni allo stesso prezzo stabilito nell'
atto di alienazione
, secondo le procedure previste dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(artt.60-62).
Gli
enti pubblici territoriali
, informati dalle soprintendenze di settore, possono esercitare tale diritto entro 60 giorni dalla data di ricezione delle denunce di alienazione da parte delle soprintendenze.
Le proposte di prelazione devono essere inoltrate alla Soprintendenza che le trasmette al Ministero accompagnandole con le valutazioni del caso.
La Soprintendenza propone alla Direzione generale competente, l'esercizio della
prelazione
da parte del Ministero, oppure comunica la
rinuncia ad essa
.
Inoltra la comunicazione di tale rinuncia anche alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali.
Documentazione correlata
Regolamento di organizzazione del Ministero
, art. 32 comma 2, lett. d)
Pagina aggiornata il 31/03/2026