I beni culturali di proprietà pubblica e di persone giuridiche private senza scopo di lucro, già riconosciuti di interesse culturale con formale provvedimento di tutela, il cd. Decreto, possono essere
alienati
solo dietro
autorizzazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale presso la Soprintendenza, sulla base di quanto previsto del
D.Lgs. 42/2004 artt. 55-57.
Gli Enti proprietari devono inoltrare
istanza di autorizzazione
alla Commissione regionale, indicando contestualmente la
destinazione d'uso
del bene, il
programma delle misure necessarie
ad assicurarne la conservazione e le
modalità di fruizione
pubblica.
Il presidente della Commissione regionale rilascia l'autorizzazione richiesta, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza e sentita la Regione, solo a condizione che la destinazione d'uso assicuri l
'idonea conservazione e pubblica fruizione del bene sia compatibile con la sua qualità culturale.
Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate nell'
atto di alienazione che dovrà essere successivamente trasmesso alla Soprintendenza per consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione e vengono trascritte della medesima Soprintendenza competente per territorio, presso la Conservatorio dei
registri immobiliari.
L'
autorizzazione richiesta pure in
caso di vendita, anche parziale, di
collezioni o
serie di oggetti e di
raccolte librarie
da parte di Enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro. Per queste ultime è richiesta anche per la vendita di archivi o singoli documenti
(
D.Lgs. 42/2004, art.56).
Sono
inalienabili i beni culturali demaniali indicati nell'
art. 54, comma 1, lett. d-ter D.Lgs. 42/2004.
MODULO PER LA RICHIESTA DI ALIENAZIONE
Pagina aggiornata il 13/05/2026