Nel caso di compravendita di beni culturali il Ministero, la Regione, le province ed i comuni interessati possono esercitare il diritto di prelazione acquistando i beni allo stesso prezzo stabilito nell'atto di compravendita, secondo le procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 agliartt.60-62.
Questi ultimi, se lo ritengono e dimostrano di possedere la immediata copertura finanziaria, possono esercitare tale diritto entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Soprintendenza.
La Soprintendenza, entro i 20 giorni successivi, può rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione trasferendolo direttamente al soggetto che ne ha fatto richiesta oppure può, a sua volta, esercitarlo proponendo al Ministero l’acquisto del bene.
In ogni caso, il procedimento per l’acquisto del bene tutelato si deve concludere entro 60 giorni complessivi dalla prima comunicazione dell’avvenuta compravendita alla Soprintendenza.
Si precisa che, in caso di omessa comunicazione, oppure di comunicazione incompleta o tardiva, ossia oltre i 30 giorni dalla stipula dell’atto, i giorni per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione passano da 60 a 180 giorni.
Pagina aggiornata il 15/04/2026