Verifica dell’interesse culturale


Tutte le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli Enti o Istituti pubblici, alle persone giuridiche private senza fini di lucro (Enti ecclesiastici, Fondazioni, ONLUS) che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono soggette alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004 e non possono essere alienate (art. 54, comma 2) fino alla conclusione del procedimento di verifica.

Gli Enti citati possono chiedere la verifica del patrimonio immobiliare (Codice, art.12) secondo le procedure previste dai decreti interministeriali del 6 febbraio 2004 e del 28 febbraio 2005 (Enti pubblici), del 25 gennaio 2005 (persone giuridiche private senza fini di lucro), dall'Accordo MiBAC/CEI dell'8 marzo 2005 (Chiesa cattolica) e dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2007 (immobili dello Stato in uso al Ministero della Difesa).

La procedura , dettagliatamente descritta nel sito dedicato www.benitutelati.it , prevede che l'Ente richiedente acceda a questo sito e compili apposite schede (che includono la realzione storio-morfologica, i dati e le visure catastale, la documentazione fotografica) secondo modalità stabilite in una preventiva intesa da sottoscrivere con la Soprintendenza.

Per gli Enti ecclesiastici le richieste di verifica dell'interesse culturale, per le quali la CEI ha predisposto un apposito sistema informativo, devono pervenire alla Commissione Regionale Patrimonio Culturale della Sardegna presso al Soprintendenza per il tramite dell'Incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI (vedi anche il sito  www.chiesacattolica.it).

In base alla documentazione inviata sia con procedura telematica che in copia cartacea, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, acquisito il parare della Soprintendenza, esprime formalmente, la dichiarazione d'interesse culturale tramite apposito provvedimento di tutela con decreto, oppure, accerta l'inesistenza dei requisiti d'interesse culturale.

Il procedimento si conclude con la notifica del decreto al proprietario e al Comune nel cui territorio si trova il bene e con la sua trascrizione - a cura della Soprintendenza - presso il competente Ufficio del registro della pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Pagina aggiornata il 14/04/2026

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