Tutte le
cose mobili e immobili
appartenenti allo
Stato, alle
Regioni, agli
Enti o Istituti pubblici, alle
persone giuridiche private
senza fini di lucro (Enti ecclesiastici, Fondazioni, ONLUS) che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono soggette alle
disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004
e non possono essere alienate (art. 54, comma 2) fino alla conclusione del procedimento di verifica.
Gli Enti citati possono chiedere la
verifica del patrimonio immobiliare
(Codice, art.12) secondo le procedure previste dai
decreti interministeriali
del 6 febbraio 2004 e del 28 febbraio 2005 (Enti pubblici), del 25 gennaio 2005 (persone giuridiche private senza fini di lucro), dall'Accordo MiBAC/CEI dell'8 marzo 2005 (Chiesa cattolica) e dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2007 (immobili dello Stato in uso al Ministero della Difesa).
La
procedura
, dettagliatamente descritta nel sito dedicato
www.benitutelati.it
, prevede che l'Ente richiedente acceda a questo sito e compili apposite schede (che includono la realzione storio-morfologica, i dati e le visure catastale, la documentazione fotografica) secondo modalità stabilite in una preventiva intesa da sottoscrivere con la Soprintendenza.
Per gli
Enti ecclesiastici
le
richieste di verifica
dell'interesse culturale, per le quali la CEI ha predisposto un apposito sistema informativo, devono pervenire alla
Commissione Regionale Patrimonio Culturale della Sardegna presso al Soprintendenza
per il tramite dell'Incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici
della
CEI
(vedi anche il sito www.chiesacattolica.it).
In base alla documentazione inviata sia con procedura telematica che in copia cartacea, la
Commissione regionale per il patrimonio culturale, acquisito il parare della Soprintendenza,
esprime formalmente, la dichiarazione d'interesse culturale tramite apposito
provvedimento di tutela con decreto, oppure, accerta l'inesistenza dei requisiti d'interesse culturale.
Il procedimento si conclude con la
notifica del decreto al proprietario e al Comune nel cui territorio si trova il bene
e con la sua
trascrizione
- a cura della Soprintendenza - presso il competente Ufficio del registro della pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio.
Pagina aggiornata il 14/04/2026